SERIE A, STOP PER SEI CALCIATORI. MULTE PER CAGLIARI, GENOA, FROSINONE E TORINO

Serie A, il Giudice sportivo ne ferma sei

Sono sei i calciatori che il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha fermato per il prossimo turno della Serie A, dopo aver esaminato i referti delle dieci gare della trentacinquesima giornata andate in scena fra venerdì e lunedì. Nessuna squalifica a livello di allenatori, mentre un totale di 16.500 euro è stato ripartito, proporzionalmente alle regole disattese, fra quattro club.

Di seguito, i provvedimenti nei confronti dei calciatori espulsi o ammoniti con precedente diffida:

CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAETANO Gianluca (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGELLO Tommaso (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PICCOLI Roberto (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WEAH Timothy Tarpeh (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Queste, invece, le singole multe con relative motivazioni pubblicate da Lega Serie A:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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